Art. 12.
(Elettorato passivo).

      1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza dei militari coloro che, ad ogni livello:

          a) hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi, esclusi i reati di opinione, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli da 178 a 181 del codice penale;

          b) sono sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

          c) sono comandanti corrispondenti del COCER o di un COBAR;

          d) hanno svolto almeno un anno di servizio, se militari in ferma breve, a decorrere dalla data delle elezioni;

          e) sono sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, e 3 agosto 1961, n. 833;

          f) sono posti in aspettativa.

      2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato per una delle seguenti cause:

          a) cessazione dal servizio;

 

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          b) trasferimento ad altra unità di base se delegato di un COBAR;

          c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e);

          d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui all'articolo 4;

          e) dimissioni;

          f) aspettativa superiore a novanta giorni.